Si effettuano personalmente collaborazioni per Incarichi Investigativi elementari su tutto il territorio nazionale.
Tale ruolo opera sotto la stretta supervisione del titolare di licenza prefettizia, che può essere legale rappresentante di un'azienda, indipendentemente dalla sua forma giuridica (individuale, collettiva, societaria).
Questo compito richiede una notifica formale all'inizio della collaborazione con la Prefettura di competenza, garantendo così la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti.
La procedura di notifica include l'invio di una dichiarazione, sottoscritta dal collaboratore, fungendo da autocertificazione.
Questa dichiarazione attesta che non esistono preclusioni legali o altri fattori che potrebbero impedire al collaboratore di esercitare le sue funzioni nell'ambito investigativo, come specificato dal Decreto Ministeriale 269/2010 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Quest'azione è fondamentale per garantire che tutti gli operatori nel settore investigativo rispettino gli standard legali e etici richiesti.
Inoltre, il CIIE deve attenersi rigorosamente alla legislazione sulla privacy e al segreto professionale, rispettando anche l'obbligo di cooperare con le varie autorità di pubblica sicurezza quando le circostanze lo richiedano.
Questi requisiti sono fondamentali per mantenere la fiducia pubblica e assicurare che le indagini siano condotte in modo etico e responsabile.
Le attività svolte dal CIIE sono svariate e richiedono sempre un'attento svolgimento nei limiti legali:
Pedinamento e appostamenti: queste attività devono essere realizzate evitando comportamenti che possano configurarsi come molestie o disturbo alla persona, in conformità dell'articolo 660 del codice penale. E' necessario che il CIIE agisca con discrezione e nel rispetto totale della legge.
Riprese audiovideo e fotografiche: è d'obbligo che queste operazioni non violino la privacy individuale. L'Art. 615 del Codice Penale stabilisce che non si possono effettuare riprese all'interno di domicili privati senza esplicita autorizzazione, a meno che l'oggetto della ripresa non sia chiaramente visibile dall'esterno senza l'uso di strumenti.
Sopralluoghi: limitati dalla normativa sull'inviolabilità del domicilio (Art. 614 del Codice Penale), i sopralluoghi devono essere svolti solo quando e dove legalmente permesso.
Raccolta di infornazioni: questa deve avvenire nei limiti imposti dalla legge, senza che il CIIE svolga attività di vigilanza o sicurezza, che rimangono al di fuori del suo campo di competenza legale.
Tutte le attività devono essere svolte con un'attenzione scrupolosa aim dettagli legali e etici, assicurando che il lavoro del collaboratore sia sempre all'interno dei confini stabiliti dalla legge e dalle norme etiche del settore investigativo.
Questo non solo protegge l'indagine da potenziali contestazioni legali ma salvaguarda anche la reputazione e l'efficacia dell'agenzia investigativa stessa.